Assicurazione

GENERALI ASSICURAZIONI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Contraente: Axa Medica srl  |  P. IVA 07391091001  |  Polizza n.342712022  |  Agenzia: Roma Magni  |  Codice: 623

Massimali

Garanzia Responsabilità Civile: € 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di:

a)      Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) € 1.000.000,00 per ogni persona e con il limite di € 500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

b)     Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) € 1.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro

Premio annuale: € 4.000,00 | Decorrenza: ore 24 del 21 gennaio 2022 | Scadenza: ore 24 del 21 gennaio 2023

Norme che regolano il contratto – Condizioni particolari

1)     Descrizione attività dell’assicurato: esecuzione esami radiologici e terapie di fisioterapia.

2)     Scoperto: 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00. La società assicuratrice sarà tenuta a tenere indenne l’assicurato soltanto per l’eccedenza rispetto a tale somma.

3)     L’assicurazione di R.T.C. vale per le richieste di risarcimento dei danni pervenute per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione o, comunque, entro 3 mesi dalla cessazione dello stesso, purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validità del contratto.

4)     L’assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e del quale debba rispondere ai sensi di legge e pertanto l’assicurazione rinuncia al diritto di surroga nei confronti del suddetto personale per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

5)     La garanzia prestata comprende la responsabilità civile verso i terzi derivante all’assicurato dall’impiego in radiologia a scopi diagnostici e terapeutici di apparecchi a raggi X.

6)     Sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l’assicurazione R.C.O., i titolari e i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto e fornitori – che, occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 c.2) lett. A) del D. Lgs. 23-2-2000 n.38, debitamente approvata.

7)     Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione dell’assicurazione anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

8)     L’assicurazione è altresì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

9)     I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unico, anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

10)  Sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

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